A.GE.

ASSOCIAZIONE GENITORI

CITTA’ DI MODENA

STATUTO

Art. 1.

Costituzione – denominazione – identità – durata.

1.       E’ costituita in Modena l’Associazione denominata “A.Ge. – Associazione Genitori Città di Modena” senza fini di lucro.

2.       L’Associazione aderisce all’A.Ge. – Associazione Italiana Genitori, con sede in Roma, della quale accetta lo Statuto generale, le linee programmatiche, le direttive a carattere nazionale, gli oneri associativi.

3.       L’A.Ge. è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Dichiarazioni universali dei diritti dell’uomo e del fanciullo, dall’etica cristiana

4.       La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2

Finalità

1.       L’Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo la partecipazione, la promozione sociale, la formazione della persona e la tutela dei diritti dei genitori. Questi, per la specificità della loro missione, scelgono, associandosi, di intraprendere percorsi di cambiamento di natura sociale, culturale, ambientale e spirituale.

2.       In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore della collettività, l’Associazione si propone di:

a)       individuare quanto concerne il bene e l’interesse dei figli sotto il profilo educativo, sociale, culturale, etico, fisico e psicologico;

b)       sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi posti dai mass-media e dall’ambiente sociale nel quale vivono i figli, per individuare le modalità di presenza e i settori di intervento;

c)       fornire aiuto e consulenza ai genitori per il miglior sviluppo della loro personalità e di quella dei figli;

d)       favorire percorsi di integrazione dei ragazzi con handicap e delle loro famiglie nella scuola e nella vita sociale;

e)       promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica;

f)         contribuire al miglior compimento dell’opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori scolastici, ecc…), promuovendo a tal fine corsi di formazione, incontri, servizi e ogni altra iniziativa atta allo scopo;

g)       stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita dell’istituto scolastico e della comunità sociale;

h)       intervenire presso le autorità competenti per proporre le soluzioni più idonee riguardanti le problematiche familiari.

3.   Le attività di cui al comma  precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, che non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità del socio.

Art. 3.

Risorse economiche.

1.       L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a)         contributi degli aderenti;

b)         contributi privati;

c)         contributi dello Stato, di Enti  e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche  e documentate attività o progetti;

d)         donazioni e lasciti testamentari;

e)         rimborsi derivanti da convenzioni;

f)           entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2.        L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio  e il  31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dei soci nel corso della prima Assemblea.

Art. 4.

Associati

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono soci dell’Associazione tutti coloro che  accettano il presente Statuto, ne condividono gli scopi  e si impegnano  a contribuire alla loro realizzazione.

Art  5.

Criteri  di ammissione ed esclusione dei soci.

1.       L’ammissione a socio, deliberata  dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2.       Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.

3.       Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivate, si può pronunciare anche l’Assemblea.

4.       La qualità di socio si perde:

a)         per   recesso;

b)         per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;

c)         per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

d)         per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

e)         per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione.

5.       L ’esclusione di un socio è decisa, in via definitiva, dall’Assemblea dei soci, qualora il Comitato direttivo non abbia deliberato all’unanimità.

6.        Il socio receduto, decaduto o escluso,  non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6.

Doveri e diritti degli associati.

1.       I soci hanno il dovere di :

a)         osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b)         mantenere un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;

c)         versare la quota associativa;

d)         prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2.       I soci hanno diritto:

a)         partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b)         partecipare all’Assemblea con diritto di voto,

c)         accedere alle cariche associative;

d)         prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7.

Struttura

1.       L’A.Ge. è una Associazione di solidarietà, di promozione sociale, di formazione extrascolastica della persona  e di tutela dei diritti civili dei genitori.

2.       L’A.Ge. è una Associazione a struttura democratica con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci, con diritto al voto singolo per la approvazione e la modifica dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi.

3.       E’ Ente non commerciale, senza scopo di lucro, con divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.

4.       Tutte le cariche associative sono gratuite.

Art. 8.

Organi dell’Associazione.

1.         Sono organi dell’Associazione:

a)       l’Assemblea dei soci;

b)       il Comitato direttivo;

c)       il Presidente;

d)       il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.

L’Assemblea dei soci.

1.         L’Assemblea dei soci è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, può essere ordinaria e straordinaria ed è presieduta dal Presidente.

2.         L’Assemblea ordinaria delibera validamente e a maggioranza assoluta, escluso il caso di modifica dello Statuto.

3.         Per la validità dell’Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e  rappresentati presenti. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all’ordine del giorno ed essere inviato almeno dieci giorni prima della riunione.

4.         Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno.

5.         Può essere convocata dal Presidente dell’Associazione o su richiesta di almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo.

6.         L’Assemblea decide il numero dei componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, ne elegge i membri tra i soci che , regolarmente iscritti, abbiano espressamente accettato e sottoscritto il presente Statuto.

7.         Decide gli indirizzi programmatici dell’Associazione.

8.         Approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo.

9.         Le deliberazioni sono verbalizzate in apposito registro visibile a tutti i soci.

Art. 10.

Comitato direttivo

1.         Il Comitato direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, ed è eletto dall’Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l’atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato esclusivamente gli associati.

2.         La convocazione, da effettuarsi almeno dieci giorni prima della riunione, deve indicare chiaramente gli argomenti all’ordine del giorno.

3.         Al Comitato direttivo spetta:

a)       nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;

b)       curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

c)       deliberare sulle domande delle nuove adesioni;

d)       predisporre ogni anno il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione  ed il bilancio di previsione;

e)       provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;

f)         decidere, all’unanimità, sull’esclusione di un socio, quando danneggia materialmente e/o moralmente l’Associazione, viola le norme statutarie e fomenta dissidi fra gli associati.

4.         I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario su apposito registro e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti e sono accessibili a tutti i membri del Comitato.

Art. 11.

Il Presidente

1.         Il Presidente dell’Associazione presiede l’Assemblea dei soci e il Comitato direttivo, è il rappresentante legale dell’Associazione, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ha il potere di firma e delega.

Art. 12

Collegio dei revisori dei conti.

1.         Il Collegio dei revisori dei conti in prima riunione, elegge un proprio Presidente. Controlla l’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione.

2.         Partecipa, con diritto di parola, al Comitato direttivo, a cui comunica le proprie valutazioni.

Art. 13.

Scadenza degli incarichi.

1.         Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni.

Art. 14.

Gratuità delle cariche associative.

1.         Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati dall’art.2 comma 3 .

Art. 15.

Modifica di Statuto.

1.         L’Assemblea straordinaria, con una maggioranza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto, ha facoltà di modificare il presente Statuto, ad esclusione dell’art.1 comma 3 che definisce l’identità culturale dell’A.Ge. – Associazione Genitori Città di Modena.

Art. 16

Scioglimento

1.         In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni, soddisfatti eventuali debiti e pendenze, sono devoluti ad Associazioni di analoga ispirazione culturale, operanti in favore dei genitori e delle famiglie.

Art. 17.

Rinvio

1.         Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.